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SENTENZA 5230/2015 DEL CONSIGLIO DI STATO 

Il 27 ottobre scorso il Consiglio di Stato ha emesso la sentenza n.5230 nella quale in estrema sintesi:
– ha accolto l’impugnazione proposta dal Ministero della Giustizia, dal Ministero dello Sviluppo Economico e altri intervenienti , stabilendo  che la normativa sulla mediazione è conforme ai principi costituzionali;
–  ha stabilito che le spese di avvio della mediazione sono sempre dovute anche anche quando la procedura dovesse fermarsi dopo il primo incontro;
–  ha ripristinato l’obbligo di seguire l’intero percorso formativo previsto  dal DM 180/2010 anche per gli avvocati mediatori.

 

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 27 OTTOBRE 2015

L’Agenzia delle Entrate si pronuncia sulle esenzioni dall’Imposta di Registro e il Consiglio Nazionale Notariato sugli accordi accertativi dell’usucapione

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L’Agenzia delle Entrate, con Circolare 2/E del 21 febbraio 2014 si è pronunciata sull’ambito di applicazione dell’art. 10, d. lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (in vigore dal 1/1/2014), circa l’abrogazione là dettata delle esenzioni  a qualsiasi titolo  già previste in materia di atti a titolo oneroso, traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari. La questione toccava da vicino anche la disciplina della mediazione delle controversie, poiché il d. lgs. n. 28 del 2010 (e successive modificazioni) all’art. 17, comma 2 e 3, prevede, come noto, che  gli accordi in mediazione, al di sotto del valore di € 50.000,00, siano esenti dall’imposta di registro.

Orbene, l’Agenzia (p. 61 e 62 del documento) ha precisato che “Si ritiene  che tale regime di favore,  funzionale alla operatività dell’istituto della mediazione, trovi applicazione anche per i verbali recanti trasferimenti di immobili o trasferimento o costituzione di diritti reali immobiliari di godimento, conclusi in data successiva al 1° gennaio 2014, in quanto l’articolo 10, comma 4, del decreto non esplica effetti in relazione alle norme che disciplinano detto istituto“.

La Circolare 2E Agenzia Entrate 21 2 14

Il 31 gennaio 2014 è poi stato approvato un corposo studio del Consiglio Nazionale del Notariato sulle complesse problematiche connesse alla trascrizione dell’accordo conciliativo accertativo dell’usucapione, tematica che non riguarda peraltro solo i verbali di accordo in mediazione in materia, i quali sono divenuti trascrivibili in base all’art. 2643 n. 12 bis c.c., introdotto dal cd. Decreto del fare.

Lo studio CNN 718-13-c accordi usucapione

Le ordinanze TAR Lazio e Consiglio di Stato e una ricerca sulla medizione

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Date le notizie, i comunicati ed i commenti apparsi ieri ed oggi sul web e sulla stampa, a proposito di una pronuncia del Consiglio di Stato che avrebbe “sospeso” la “obbligatorietà della mediazione” delle controversie, si ritiene di fare cosa utile pubblicando i testi integrali delle ordinanze del TAR Lazio del dicembre scorso e del Consiglio di Stato di ieri, perché il lettore possa da sé comprendere oggetto e portata delle suddette pronunce.

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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10937 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana – Oua, ed altri;

contro
Ministero della giustizia e Ministero dello sviluppo economico
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
– Associazione degli Avvocati Romani e Associazione Agire e informare;
– Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, ;
– Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, ;
ad opponendum:
– Associazione Avvocati per la mediazione;
– Adr Center s.p.a., ;
– Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,

del decreto del Ministro della giustizia adottato di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico n. 180 del 18 ottobre 2010, pubblicato nella G.U. n. 258 del 4 novembre 2010, avente ad oggetto “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonchè l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010”.

Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Visto l’atto di motivi aggiunti interposto dall’ Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana – Oua e dall’avv. Nicola Marino, in qualità di Presidente p.t. dell’Organismo;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle intimate amministrazioni;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del 4 dicembre 2013 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;

Dato preliminarmente atto che il presente ricorso è stato riunito, mediante ordinanza collegiale della Sezione 12 aprile 2011, n. 3202, con il ricorso numero di registro generale 11235 del 2010, proposto da Unione Nazionale delle Camere Civili (Uncc);
Ritenuto che non sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta con i mezzi aggiunti;
Ritenuta, in particolare, per un verso, l’insuscettibilità dell’atto regolatorio impugnato di arrecare all’attualità in capo ai ricorrenti un danno caratterizzato dai requisiti dell’irreparabilità e della gravità, ben potendo i medesimi conseguire l’integrale riparazione delle posizioni azionate in gravame che dovessero essere ritenute illegittimamente lese in sede di accoglimento nel merito del ricorso, per altro verso, la necessità di esaminare le nuove questioni di costituzionalità dedotte in ragione delle modifiche normative sopravvenute in corso di giudizio nella sede propria del merito;
Ritenuto di compensare le spese di lite della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)
Respinge la suindicata domanda incidentale.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Calogero Piscitello, Presidente
Alessandro Tomassetti, Consigliere
Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE        IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza 11 febbraio 2014, n. 607
Presidente Giaccardi – Estensore Sabatino

Fatto e diritto

Visto l’art. 62 cod. proc. Amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, di Adr Center s.p.a., di Associazione degli avvocati romani, di Associazione Agire e informare e di Unione Nazionale Camere Civili (Uncc);
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2014 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati Giorgio Orsoni, Mariagrazia Romeo, Mario Sanino, Luca Tantalo, Giampiero Amorelli, De Notaristefani e l’avvocato dello Stato Maurizio Di Carlo;
considerato che le questioni sottoposte appaiono meritevoli di un vaglio nel merito, dovendosi in tali limiti accogliere l’appello e disporre la sollecita fissazione dell’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 55 comma 10 del codice del processo amministrativo;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l’appello (Ricorso numero: 544/2014) e, per l’effetto, ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

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Passando a temi differenti, e in particolare alla ricerca costante di miglioramento e perfezionamento delle tecniche e procedure di mediazione, si segnala  una interessantissima ricerca “sul campo”, volta a studiare “quale mediazione per una mediazione modello?”.

La ricerca è stata condotta dalla prof. Vincenza Bonsignore, osservando e studiando reali procedure di mediazione svolte presso il servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano (la ricerca è pubblicata in http://www.diritto24.ilsole24ore.com/_Allegati/Free/La%20ricerca%20sulla%20mediazione%20civile.pdf)

La ricerca sulla mediazione civile

Buona lettura!

La circolare del CNF

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E’ stata trasmessa agli Ordini, e poi pubblicata sul sito CNF, una circolare contenente risposte alle FAQ sulla nuova mediazione (Circolare CNF del 061213); molti temi là affrontati erano già stati trattati e segnalati su questo blog (e su altri!) in conformità a quanto oggi autorevolmente riaffermato dal Consiglio Nazionale.

Lascia perplessi solo l’indicazione data dal CNF circa la fruibilità del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, da parte di chi si trovi nelle relative condizioni; parrebbe infatti di capire che, secondo il CNF, sia possibile ricorrere all’ammissione (e dunque alla gratuità) anche per la difesa tecnica in mediazione (in quanto prevista per legge), e non solo per le spese di avvio e di mediazione da corrispondere all’ODM (vedasi art. 17, comma 5 bis d. lgs 28 del 2010).

La questione, a dire il vero, è quanto meno dubbia; è ben vero che l’art. 75, comma 1, del TU sulle spese di giustizia (DPR n. 115/2002) prevede che “L’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse“, e che il Considerando 21 della Direttiva 2002/8/CE afferma “Il patrocinio a spese dello Stato dev’essere concesso alle stesse condizioni, che si tratti di procedimenti giudiziari tradizionali o di procedimenti stragiudiziali, quali la mediazione, quando il ricorso a questi ultimi sia imposto per legge o ordinato dall’organo giurisdizionale“; purtuttavia, ad oggi non risulta che il Ministero abbia mai corrisposto alcunché a difensori per attività stragiudiziale (come è e resta la mediazione, “obbligatoria” o meno) nell’interesse di soggetti ammissibili (o ammessi) al patrocinio.

Vi è anche un altro punto che – forse – avrebbe meritato una più ampia e dettagliata trattazione; è la spinosa questione della rappresentanza e dei poteri dell’avvocato in mediazione.

Questo il passo: “L’avvocato,   per   espressa   previsione   normativa,   è   chiamato   a   prestare   attività   di “assistenza” e non di “rappresentanza tecnica”. Ne consegue che: –   non occorre procedere al conferimento di alcuna procura ad litem ai sensi dell’art. 83 c.p.c.; –   l’avvocato che compaia agli incontri di mediazione in assenza dell’assistito non deve dimostrare altro che la sussistenza di un potere di rappresentanza sostanziale“.

Appare chiaro che il CNF altro non fa se non ribadire che si tratta di attività stragiudiziale, per la quale una procura “alle liti” è del tutto inutile, e che chi compare (chiunque, avvocato compreso), al posto della parte personalmente, in mediazione deve essere dotato degli idonei poteri rappresentativi sostanziali (che una procura “alle liti”, fuori da un processo, non attribuisce, e neppure lo fa un incarico defensionale tout court).

Tuttavia, data la frequenza con la quale concretamente in mediazione si presenta il solo avvocato sfornito di poteri, il CNF avrebbe fatto meglio a sottolineare con maggiore vigore questo delicato passaggio.